La relazione energetica, detta ex legge 10/91, è un documento previsto dal D.Lgs 192/2005 e che va elaborato in caso di edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni, e ampliamenti.
La redazione di questa relazione tecnica è necessaria per testimoniare lo studio del sistema edificio-impianti ai fini del contenimento dei consumi energetici. Può adempiere a questo incarico un progettista qualificato: ingegnere, architetto, geometra o perito edile abilitato.
All’interno della relazione ex legge 10 91 (qui trovi il testo integrale della legge) vengono riportate le caratteristiche fisiche e tecniche della struttura e degli impianti, con le indicazioni delle prescrizioni energetiche, ovvero i consumi massimi, previste per quella tipologia di edificio. Al termine dei lavori, è compito del direttore dei lavori andare a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella relazione ex legge 10 e quanto realizzato.
Relazione ex legge 10 91 – quando è obbligatoria?
La relazione tecnica è obbligatoria per tutti quegli interventi che interessano l’edificio o gli impianti. Per cui sono da considerare:
- edifici di nuova realizzazione;
- ricostruzioni;
- ampliamenti superiori che vanno ad aumentare del 15% il volume pre-esistente o che siano comunque superiori a 500 mc;
- riqualificazioni energetiche;
- interventi sugli impianti termici e generatori di calore.
Detto in maniera molto semplice, la relazione ex legge 10/91 è obbligatoria ogni volta che un intervento va a modificare l’impatto energetico dell’edificio. Ovviamente maggiori sono le opere da realizzare e la superficie interessata e maggiori sono le prescrizioni da osservare.
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Quando non è necessaria
La relazione ex legge 10/91 non è obbligatoria quando vengono realizzati piccoli interventi che riguardano le finiture o che comunque non coinvolgono la parte energetica o dell’edificio. Non è necessaria quando viene svolta la manutenzione ordinaria degli impianti termici o quando è realizzata una pompa di calore con potenza inferiore ai 15 kW.
Non occorre la relazione ex legge 10 per la sostituzione della caldaia purché abbia potenza inferiore ai 50 kW e non venga sostituito il tipo di combustibile.
Il caso degli infissi
Nel caso in cui si provveda alla sostituzione degli infissi, la relazione ex legge 10 91 non è considerata obbligatoria, a patto che l’azienda installatrice rilasci una dichiarazione – detta passaporto termico dell’infisso – con le caratteristiche dei nuovi sistemi adottati (permeabilità dell’aria, trasmittanza, …).
Relazione ex legge 10 – costo
Quanto costa fare la relazione legge 10? E’ una della domande più frequenti per chi deve realizzare una nuova casa o fare delle ristrutturazioni importanti.
Purtroppo non esiste un prezzo fissato, perché molto dipende dalla tipologia e dalla complessità dell’intervento. Generalmente la parcella di un professionista per questo tipo di documento varia dai 600€ e può andare fino ai 3.000€ della realizzazione di nuovi edifici.
A questi sono aggiungere l’iva e i costi dei diritti di protocollo per il comune – questi ultimi generalmente non superano i 100€.
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